Swiss Paying Agent

UN'OFFERTA COMBINATA CON UN UNICO PARTNER IN SVIZZERA.

La nomina di un ufficio di pagamento svizzero è obbligatoria, ma non vi è alcun obbligo di utilizzarlo. Questa è un'opzione concessa solo a qualsiasi investitore con sede in Svizzera nel caso in cui preferisca sottoscrivere o riscattare il proprio investimento in un fondo tramite una banca intermediaria in Svizzera.

L’ Offerta di REYL Intesa Sanpaolo

  • Ufficio di pagamento svizzero: in quanto banca svizzera regolamentata, siamo autorizzati ad agire come ufficio di pagamento per gli fondi di investimenti esteri.
  • Controparte unica: offerta combinata con la rappresentanza che permette di fare un onboarding semplificato e una due diligence continua.
     

Quadro normativo svizzero


Il requisito di un agente pagatore svizzero è stabilito dalla Legge sugli investimenti collettivi:

Legge sugli investimenti collettivi
Art. 120 Obbligo di approvazione 
 

1. - Gli investimenti collettivi di capitale esteri necessitano dell’approvazione della FINMA prima di essere offerti in Svizzera a investitori non qualificati. Il rappresentante sottopone alla FINMA i documenti soggetti all’obbligo di approvazione.

2. - Approval is granted if:

  • a. l'organismo di investimento collettivo, la società o la direzione del fondo, il gestore patrimoniale dell'organismo di investimento collettivo e il depositario sono soggetti a una vigilanza pubblica volta a proteggere gli investitori;
  • b. per quanto riguarda l'organizzazione, i diritti degli investitori e la politica di investimento, la società o la direzione del fondo e il depositario sono soggetti a regolamenti equivalenti alle disposizioni della presente legge;
  • c. la denominazione dell'investimento collettivo di capitale non sia tale da generare confusione o inganno;
  • d. per l'offerta di quote in Svizzera siano stati nominati un rappresentante e un agente pagatore;
  • e. esiste un accordo di collaborazione e scambio di informazioni tra la FINMA e le autorità di vigilanza estere rilevanti per l'offerta.
     

2.bis - Il rappresentante e l'agente pagatore possono terminare il loro mandato solo previa autorizzazione della FINMA.
(....)

4. - Gli investimenti collettivi di capitale esteri offerti in Svizzera a investitori qualificati ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LFIN non necessitano di autorizzazione, ma devono sempre soddisfare le condizioni di cui al cpv. 2 lett. c e d.

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