Swiss Representation

UN SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA SEMPLICE E COMPLETO PER L'ACCESSO AL MERCATO SVIZZERO

In qualità di rappresentante svizzero, siamo responsabili delle attività dei clienti che rappresentiamo non solo nei confronti degli investitori in Svizzera, ma anche delle autorità svizzere. Agiamo come punto di contatto tra gli investitori e il fondo ed anche tra il fondo e la FINMA in Svizzera.
 

L’ Offerta di REYL Intesa Sanpaolo

  • Rappresentante svizzero e ufficio di pagamento svizzero: regolamentato e autorizzato dalla FINMA.
  • Consulenza sulla distribuzione dei fondi - il nostro team di esperti fornisce consigli su:
    • Segmentazione della clientela 
    • Revisione e aggiornamento dei documenti del fondo, fornitura di dichiarazioni obbligatorie per la Svizzera
      Selezione e affiliazione dell'Ombudsman
    • Selezione e affiliazione del registro dei consulenti alla clientela
  • Deposito e autorizzazione FINMA: richiediamo e manteniamo l'approvazione FINMA per gli investimenti collettivi di capitale esteri offerti a tutti gli investitori con sede in Svizzera (privati, professionali e istituzionali).
  • Copertura della conformità: garantiamo la conformità alla normativa corrente in merito di rappresentanza per i fondi alternativi offerti agli investitori qualificati (ossia istituzionali e professionali), compresi i clienti retail HNW e le loro strutture di investimento private (family office). 
  • Uno dei principali rappresentanti svizzeri: lavoriamo con oltre 1.000 fondi e 200 gestori di investimenti a livello globale. 
  • Ufficio di pagamento svizzero: in qualità di banca, forniamo una soluzione combinata che riduce al minimo gli oneri amministrativi e di due diligence per i gestori di investimenti. 
     

Quadro normativo Svizzero

D Dal 1° gennaio 2020 sono entrate in vigore la Legge federale sui servizi finanziari ("LSerFi") e la Legge federale sugli istituti finanziari ("LIdFi"). Queste due normative integrano, ma non sostituiscono, la normativa vigente della Legge sugli investimenti collettivi ("LICol"). Lo scopo della FinSA e del FinIA è quello di allineare il regime normativo svizzero alla MiFID II, con l'obiettivo finale di aumentare la protezione e la trasparenza dei clienti.


Modifica della Legge sugli investimenti collettivi (LICol) 
  • Definizione e regolamentazione dei fondi come prodotto
  • Definizione di "distribuzione" come qualsiasi sollecitazione all'investimento in un fondo di investimento.
  • In vigore dal 2006.
  • Modificata nel marzo 2015, ampliando i requisiti per gli investitori qualificati.
  • Ulteriore modifica nel gennaio 2020 con l'introduzione del FinSA e del FinIA.

 

Legge federale sui servizi finanziari (LSerFi) 
  • Vigilanza sui servizi finanziari e regolamentazione dell'offerta di prodotti
  • Stabilisce le regole per il rappresentante e l'ufficio di pagamento
  • In base a ciò, i gestori di investimenti che offrono un fondo agli investitori con sede in Svizzera devono
  • classificare gli investitori/clienti in base alla segmentazione della clientela definita (ad es. privati, “opted-out”,” opted-in”, professionali, istituzionali)
  • rispettare i requisiti organizzativi locali
  • Rispettare le regole di condotta locali
  • Nominare un ombudsman 
  • In alcuni casi, affiliarsi a un registro dei consulenti alla clientela. 
 
Legge federale sugli istituti finanziari (LIsFi) 
  • Regolamentare i requisiti per agire come istituto finanziario

 

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